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22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2015 Pubblicato il manuale contro la corruzione dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
22/09/2015 Sanzione unica per le violazioni su più tributi e più annualità S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego

Records 951 to 960 of 2397
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Titolo: Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente   Data : 06/05/2016
Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18845 depositata il 5.5.2016, ribadisce quell'orientamento per cui il contribuente rimane responsabile della dichiarazione dei redditi anche in caso di delega al professionista.
In particolare, l'omissione di quest'ultimo non esime l'obbligato dal reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000.
Ciò che, tuttavia, va verificato è l'esistenza di un effettivo dolo di evasione, non potendo la punibilità fondarsi sulla mera "culpa in vigilando" da parte del delegante nei confronti del delegato, né su un "dolus in re ipsa" dedotto "automaticamente" dall'illecito contestato.
La responsabilità diretta del professionista per il reato di omessa dichiarazione potrà aversi solo allorquando costui abbia agito in difformità rispetto ai suoi doveri professionali ed omettendo ogni adempimento utile per ripristinare la legalità.
Fonte: Cass. pen. 5.5.2016 n. 18845 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "La delega al professionista non libera il contribuente dall’omessa dichiarazione"Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego