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Data Titolo Sezione Autore
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego

Records 361 to 370 of 2397
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Titolo: La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi   Data : 06/05/2016
La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi
L'attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'assegnazione agevolata di beni ai soci dovrà chiarire una serie di punti non affrontati in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi. Tra questi, i principali riguardano:
- il regime delle riserve in sospensione d'imposta (ed in particolare, il fatto che l'ammontare soggetto all'imposta sostitutiva del 13% escluda ogni ulteriore tassazione del socio sui medesimi valori);
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta nel momento in cui il valore del bene sia inferiore all'importo delle riserve stesse;
- il trattamento da riservare alle situazioni nelle quali alcuni beni assegnati sono plusvalenti e altri minusvalenti;
- la possibilità di differire la tassazione degli utili in capo al socio, nel caso di trasformazione in società semplice, all'atto dell'effettiva distribuzione (e, in caso positivo, i connessi obblighi documentali);
- la possibilità di considerare non di comodo, agli effetti dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze, anche le società che hanno fatto valere cause di esclusione o di disapplicazione della disciplina.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego