Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
16/12/2015 In corso di modifica i termini scadenziali per i controlli S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
19/04/2017 In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido” S.M.Perego
06/03/2017 In G.U. l’accordo tra l’Italia ed il Principato di Monaco S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa   Data : 06/05/2016
Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa
La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 28.4.2016 n. 777/9/16, ha ribadito che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 può spettare in misura integrale nel caso in cui i coniugi in comunione legale acquistino un immobile e solo uno dei due trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato entro il termine di 18 mesi dal rogito.
Secondo la Corte, infatti, in tal caso, è necessario verificare che nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato sia stata trasferita la residenza della famiglia, che configura un concetto autonomo rispetto a quello di residenza dei singoli coniugi.
La pronuncia in commento è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8.9.2003 n. 13085; Cass. 28.1.2009 n. 2109 e Cass. 28.6.2013 n. 16355), la quale osserva che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma solo alla coabitazione, di modo che "un'interpretazione della legge tributaria … conforme ai principi di diritto di famiglia" non può imporre a fini fiscali adempimenti (il trasferimento della residenza ad opera di entrambi i coniugi) che non sono richiesti dal codice civile.
Fonte: C.T. Reg. Firenze 28.4.2016 n. 777/9/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "Per l’agevolazione prima casa conta la residenza della famiglia" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego