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03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
03/08/2016 Via libera alla consultazione delle banche dati ipocatastali S.M.Perego
03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
04/08/2016 Aggiornati gli studi di settore S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa   Data : 06/05/2016
Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa
La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 28.4.2016 n. 777/9/16, ha ribadito che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 può spettare in misura integrale nel caso in cui i coniugi in comunione legale acquistino un immobile e solo uno dei due trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato entro il termine di 18 mesi dal rogito.
Secondo la Corte, infatti, in tal caso, è necessario verificare che nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato sia stata trasferita la residenza della famiglia, che configura un concetto autonomo rispetto a quello di residenza dei singoli coniugi.
La pronuncia in commento è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8.9.2003 n. 13085; Cass. 28.1.2009 n. 2109 e Cass. 28.6.2013 n. 16355), la quale osserva che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma solo alla coabitazione, di modo che "un'interpretazione della legge tributaria … conforme ai principi di diritto di famiglia" non può imporre a fini fiscali adempimenti (il trasferimento della residenza ad opera di entrambi i coniugi) che non sono richiesti dal codice civile.
Fonte: C.T. Reg. Firenze 28.4.2016 n. 777/9/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "Per l’agevolazione prima casa conta la residenza della famiglia" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego