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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa   Data : 06/05/2016
Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa
La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 28.4.2016 n. 777/9/16, ha ribadito che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 può spettare in misura integrale nel caso in cui i coniugi in comunione legale acquistino un immobile e solo uno dei due trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato entro il termine di 18 mesi dal rogito.
Secondo la Corte, infatti, in tal caso, è necessario verificare che nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato sia stata trasferita la residenza della famiglia, che configura un concetto autonomo rispetto a quello di residenza dei singoli coniugi.
La pronuncia in commento è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8.9.2003 n. 13085; Cass. 28.1.2009 n. 2109 e Cass. 28.6.2013 n. 16355), la quale osserva che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma solo alla coabitazione, di modo che "un'interpretazione della legge tributaria … conforme ai principi di diritto di famiglia" non può imporre a fini fiscali adempimenti (il trasferimento della residenza ad opera di entrambi i coniugi) che non sono richiesti dal codice civile.
Fonte: C.T. Reg. Firenze 28.4.2016 n. 777/9/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "Per l’agevolazione prima casa conta la residenza della famiglia" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego