Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
17/11/2014 Calcolo saldo IMU terreni montani e collinari news S.M.Perego
22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
27/02/2017 Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV S.M.Perego
10/11/2014 Cedolare secca - acconti al 1.12.2014 news S.M.Perego
27/05/2011 Cedolare secca - Codici tributo news S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa   Data : 06/05/2016
Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa
La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 28.4.2016 n. 777/9/16, ha ribadito che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 può spettare in misura integrale nel caso in cui i coniugi in comunione legale acquistino un immobile e solo uno dei due trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato entro il termine di 18 mesi dal rogito.
Secondo la Corte, infatti, in tal caso, è necessario verificare che nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato sia stata trasferita la residenza della famiglia, che configura un concetto autonomo rispetto a quello di residenza dei singoli coniugi.
La pronuncia in commento è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8.9.2003 n. 13085; Cass. 28.1.2009 n. 2109 e Cass. 28.6.2013 n. 16355), la quale osserva che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma solo alla coabitazione, di modo che "un'interpretazione della legge tributaria … conforme ai principi di diritto di famiglia" non può imporre a fini fiscali adempimenti (il trasferimento della residenza ad opera di entrambi i coniugi) che non sono richiesti dal codice civile.
Fonte: C.T. Reg. Firenze 28.4.2016 n. 777/9/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "Per l’agevolazione prima casa conta la residenza della famiglia" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego