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28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
30/10/2015 ISEE (DSU) – I chiarimenti dell’INPS S.M.Perego
30/10/2015 NASPI – La risposta ad interrogazione parlamentare S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego

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Titolo: Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa   Data : 06/05/2016
Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa
La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 28.4.2016 n. 777/9/16, ha ribadito che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 può spettare in misura integrale nel caso in cui i coniugi in comunione legale acquistino un immobile e solo uno dei due trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato entro il termine di 18 mesi dal rogito.
Secondo la Corte, infatti, in tal caso, è necessario verificare che nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato sia stata trasferita la residenza della famiglia, che configura un concetto autonomo rispetto a quello di residenza dei singoli coniugi.
La pronuncia in commento è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8.9.2003 n. 13085; Cass. 28.1.2009 n. 2109 e Cass. 28.6.2013 n. 16355), la quale osserva che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma solo alla coabitazione, di modo che "un'interpretazione della legge tributaria … conforme ai principi di diritto di famiglia" non può imporre a fini fiscali adempimenti (il trasferimento della residenza ad opera di entrambi i coniugi) che non sono richiesti dal codice civile.
Fonte: C.T. Reg. Firenze 28.4.2016 n. 777/9/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "Per l’agevolazione prima casa conta la residenza della famiglia" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego