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07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego

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Titolo: La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line   Data : 06/05/2016
La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line
Con il messaggio 5.5.2016 n. 1986, l'INPS ha illustrato le modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del DLgs. 148/2015. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che dal 5.5.2016 è disponibile, nell'apposita sezione "Servizi OnLine" del portale www.inps.it, la procedura telematica per inviare le domande per gli eventi di riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dall'1.1.2016.
In termini generali, si ricorda che l'assegno di solidarietà spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti per gli eventi di riduzione di attività verificatisi dal'1.1.2016, mentre a decorrere dall'1.7.2016 la platea dei beneficiari si amplierà in quanto saranno compresi anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Infine, il termine per l'invio dell'istanza è di 7 giorni dalla stipula dell'accordo aziendale. Sul punto, si precisa che per gli accordi sottoscritti tra l'1.1.2016 e il 5.5.2016 (data di operatività della procedura) la scadenza è fissata al prossimo 12.5.2016.
Fonte: Messaggio INPS 5.5.2016 n. 1986 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego