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Data Titolo Sezione Autore
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
14/04/2015 Nessun Split Payment agli scontrini fiscali news S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
15/10/2015 Nessuna agevolazione IVA per la cessione di beni destinati alla manutenzione ordinaria sugli immobili S.M.Perego
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line   Data : 06/05/2016
La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line
Con il messaggio 5.5.2016 n. 1986, l'INPS ha illustrato le modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del DLgs. 148/2015. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che dal 5.5.2016 è disponibile, nell'apposita sezione "Servizi OnLine" del portale www.inps.it, la procedura telematica per inviare le domande per gli eventi di riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dall'1.1.2016.
In termini generali, si ricorda che l'assegno di solidarietà spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti per gli eventi di riduzione di attività verificatisi dal'1.1.2016, mentre a decorrere dall'1.7.2016 la platea dei beneficiari si amplierà in quanto saranno compresi anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Infine, il termine per l'invio dell'istanza è di 7 giorni dalla stipula dell'accordo aziendale. Sul punto, si precisa che per gli accordi sottoscritti tra l'1.1.2016 e il 5.5.2016 (data di operatività della procedura) la scadenza è fissata al prossimo 12.5.2016.
Fonte: Messaggio INPS 5.5.2016 n. 1986 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego