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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line   Data : 06/05/2016
La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line
Con il messaggio 5.5.2016 n. 1986, l'INPS ha illustrato le modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del DLgs. 148/2015. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che dal 5.5.2016 è disponibile, nell'apposita sezione "Servizi OnLine" del portale www.inps.it, la procedura telematica per inviare le domande per gli eventi di riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dall'1.1.2016.
In termini generali, si ricorda che l'assegno di solidarietà spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti per gli eventi di riduzione di attività verificatisi dal'1.1.2016, mentre a decorrere dall'1.7.2016 la platea dei beneficiari si amplierà in quanto saranno compresi anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Infine, il termine per l'invio dell'istanza è di 7 giorni dalla stipula dell'accordo aziendale. Sul punto, si precisa che per gli accordi sottoscritti tra l'1.1.2016 e il 5.5.2016 (data di operatività della procedura) la scadenza è fissata al prossimo 12.5.2016.
Fonte: Messaggio INPS 5.5.2016 n. 1986 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego