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12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

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Titolo: La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line   Data : 06/05/2016
La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line
Con il messaggio 5.5.2016 n. 1986, l'INPS ha illustrato le modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del DLgs. 148/2015. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che dal 5.5.2016 è disponibile, nell'apposita sezione "Servizi OnLine" del portale www.inps.it, la procedura telematica per inviare le domande per gli eventi di riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dall'1.1.2016.
In termini generali, si ricorda che l'assegno di solidarietà spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti per gli eventi di riduzione di attività verificatisi dal'1.1.2016, mentre a decorrere dall'1.7.2016 la platea dei beneficiari si amplierà in quanto saranno compresi anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Infine, il termine per l'invio dell'istanza è di 7 giorni dalla stipula dell'accordo aziendale. Sul punto, si precisa che per gli accordi sottoscritti tra l'1.1.2016 e il 5.5.2016 (data di operatività della procedura) la scadenza è fissata al prossimo 12.5.2016.
Fonte: Messaggio INPS 5.5.2016 n. 1986 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego