Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line   Data : 06/05/2016
La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line
Con il messaggio 5.5.2016 n. 1986, l'INPS ha illustrato le modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà garantito dal Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del DLgs. 148/2015. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che dal 5.5.2016 è disponibile, nell'apposita sezione "Servizi OnLine" del portale www.inps.it, la procedura telematica per inviare le domande per gli eventi di riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dall'1.1.2016.
In termini generali, si ricorda che l'assegno di solidarietà spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti per gli eventi di riduzione di attività verificatisi dal'1.1.2016, mentre a decorrere dall'1.7.2016 la platea dei beneficiari si amplierà in quanto saranno compresi anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Infine, il termine per l'invio dell'istanza è di 7 giorni dalla stipula dell'accordo aziendale. Sul punto, si precisa che per gli accordi sottoscritti tra l'1.1.2016 e il 5.5.2016 (data di operatività della procedura) la scadenza è fissata al prossimo 12.5.2016.
Fonte: Messaggio INPS 5.5.2016 n. 1986 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego