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28/02/2019 Agenzia delle Entrate – All’ultimo giorno la proroga per LIPE ed esterometro S.M.Perego
28/02/2019 INPS disponibili i moduli per Reddito e Pensione di cittadinanza S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego
12/03/2019 Comunicazioni ENEA per il 2019 S.M.Perego
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Titolo: Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF   Data : 09/05/2016
Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF
La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 fornisce alcuni chiarimenti in tema di spese sanitarie, di istruzione e di agevolazioni sugli immobili. Tra le altre cose, è stato precisato che:
- rientrano tra le spese per la frequenza scolastica detraibili quelle per la mensa, sia che il servizio venga fornito tramite il Comune che da soggetti terzi rispetto alla scuola. In tal caso la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza nonché il nome e cognome dell'alunno. Se il pagamento è avvenuto in contanti, tramite bancomat oppure mediante buoni mensa cartacei o elettronici, il soggetto che ha ricevuto il pagamento, oppure direttamente la scuola, può certificare l'ammontare della somma corrisposta nell'anno ed i dati dell'alunno. Per l'anno 2015, nel caso di incompletezza della documentazione, i dati mancanti dell'alunno o della scuola possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento di spesa;
- le spese per la frequenza di istituti universitari stranieri sono detraibili nel limite massimo di spesa, introdotto, per l'anno 2015, dal DM 29.4.2016 n. 288;
- le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31.12.2016, beneficiano della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica in caso di sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione invernale. Viceversa, se i dispositivi sono installati senza ulteriori modifiche all'impianto di riscaldamento, le relative spese rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio detraibili al 50%;
- in caso di decesso del comodatario che aveva sostenuto i lavori di recupero edilizio si applicano le regole previste dal co. 8 dell'art. 16-bis TUIR; la detrazione si trasferisce quindi all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 6.5.2016 n. 18 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2016 - "Se per i contatori di calore si sostituisce l’impianto bonus del 65%" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego