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15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

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Titolo: L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%   Data : 09/05/2016
L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%
Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 è necessario assolvere alcuni adempimenti.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all'ENEA:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all'Allegato A al DM 19.2.2007;
- la scheda informativa (allegato E o F del DM 19.2.2007), relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all'ENEA, anche dopo il previsto termine per l'invio (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.7). In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
In relazione all'omesso invio all'ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, invece, dovrebbe potersi applicare la sanatoria (c.d. "remissione in bonis"), introdotta dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in vigore dal 2.3.2012 (in tal senso è orientata l'ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013).
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la "remissione in bonis" l'omessa comunicazione all'ENEA comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Di opinione diversa la C.T. Reg. di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, nella sentenza 10.3.2015 n. 853/19/15, ha affermato che l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.
Fonte: C.T. Reg. Milano 10.3.2015 n. 853/19/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Detrazione del 65% anche senza la comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego