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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2017 Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
14/06/2016 Prorogato Unico 2016 ma non per tutti S.M.Perego
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%   Data : 09/05/2016
L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%
Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 è necessario assolvere alcuni adempimenti.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all'ENEA:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all'Allegato A al DM 19.2.2007;
- la scheda informativa (allegato E o F del DM 19.2.2007), relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all'ENEA, anche dopo il previsto termine per l'invio (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.7). In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
In relazione all'omesso invio all'ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, invece, dovrebbe potersi applicare la sanatoria (c.d. "remissione in bonis"), introdotta dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in vigore dal 2.3.2012 (in tal senso è orientata l'ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013).
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la "remissione in bonis" l'omessa comunicazione all'ENEA comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Di opinione diversa la C.T. Reg. di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, nella sentenza 10.3.2015 n. 853/19/15, ha affermato che l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.
Fonte: C.T. Reg. Milano 10.3.2015 n. 853/19/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Detrazione del 65% anche senza la comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego