Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%   Data : 09/05/2016
L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%
Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 è necessario assolvere alcuni adempimenti.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all'ENEA:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all'Allegato A al DM 19.2.2007;
- la scheda informativa (allegato E o F del DM 19.2.2007), relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all'ENEA, anche dopo il previsto termine per l'invio (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.7). In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
In relazione all'omesso invio all'ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, invece, dovrebbe potersi applicare la sanatoria (c.d. "remissione in bonis"), introdotta dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in vigore dal 2.3.2012 (in tal senso è orientata l'ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013).
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la "remissione in bonis" l'omessa comunicazione all'ENEA comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Di opinione diversa la C.T. Reg. di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, nella sentenza 10.3.2015 n. 853/19/15, ha affermato che l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.
Fonte: C.T. Reg. Milano 10.3.2015 n. 853/19/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Detrazione del 65% anche senza la comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego