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22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

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Titolo: L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%   Data : 09/05/2016
L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%
Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 è necessario assolvere alcuni adempimenti.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all'ENEA:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all'Allegato A al DM 19.2.2007;
- la scheda informativa (allegato E o F del DM 19.2.2007), relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all'ENEA, anche dopo il previsto termine per l'invio (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.7). In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
In relazione all'omesso invio all'ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, invece, dovrebbe potersi applicare la sanatoria (c.d. "remissione in bonis"), introdotta dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in vigore dal 2.3.2012 (in tal senso è orientata l'ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013).
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la "remissione in bonis" l'omessa comunicazione all'ENEA comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Di opinione diversa la C.T. Reg. di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, nella sentenza 10.3.2015 n. 853/19/15, ha affermato che l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.
Fonte: C.T. Reg. Milano 10.3.2015 n. 853/19/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Detrazione del 65% anche senza la comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego