Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
17/11/2014 In arrivo i rimborsi da 730 news S.M.Perego
18/11/2014 Nuovo modello ISEE news S.M.Perego
18/11/2014 Attività Professionale e chiusura Partita IVA news S.M.Perego
18/11/2014 Acconto Iva al 29 dicembre 2014 news S.M.Perego
22/12/2014 Spese di vitto e alloggio - Circolare Confindustria news S.M.Perego
13/11/2014 Acconto cedolare secca news S.M.Perego

Records 2391 to 2397 of 2397
First Previous

 

Titolo: Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”   Data : 09/05/2016
Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”
Con le sentenze n. 8346/2016, 8347/2016 e 8348/2016, la Corte di Cassazione ha riaffermato che i benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando la casa sia costituita da più unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni:
- la destinazione da parte dell'acquirente delle unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa;
- la qualificabilità come alloggio "non di lusso" delle unità immobiliari unificate.
Per tale tipologia di immobili, inoltre, è possibile richiedere la fusione catastale soltanto quando i diritti reali di possesso sono omogenei, cioè soltanto se tutti i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Fusione tra porzioni di immobili solo con diritti reali di possesso omogenei" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego