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31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
04/10/2018 Nuove modalità di esecuzione dei controlli da parte dell'ENEA (DM 11.5.2018) S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
16/09/2014 Nuove norme per l'utilizzo del modello F24 news S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
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Titolo: Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”   Data : 09/05/2016
Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”
Con le sentenze n. 8346/2016, 8347/2016 e 8348/2016, la Corte di Cassazione ha riaffermato che i benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando la casa sia costituita da più unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni:
- la destinazione da parte dell'acquirente delle unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa;
- la qualificabilità come alloggio "non di lusso" delle unità immobiliari unificate.
Per tale tipologia di immobili, inoltre, è possibile richiedere la fusione catastale soltanto quando i diritti reali di possesso sono omogenei, cioè soltanto se tutti i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Fusione tra porzioni di immobili solo con diritti reali di possesso omogenei" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego