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18/12/2018 Variazione tasso legale di interesse S.M.Perego
18/12/2018 Comunicazioni di irregolarità derivanti da spesometro S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
21/12/2018 Dall’1.1.2019 abolita la scheda carburanti S.M.Perego
21/12/2018 Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy S.M.Perego
21/12/2018 Fatturazione elettronica con delega agli intermediari – Conservazione nel limbo S.M.Perego
21/12/2018 In arrivo un maxi aumento per le aliquote IVA dal 2020 S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

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Titolo: Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”   Data : 09/05/2016
Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”
Con le sentenze n. 8346/2016, 8347/2016 e 8348/2016, la Corte di Cassazione ha riaffermato che i benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando la casa sia costituita da più unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni:
- la destinazione da parte dell'acquirente delle unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa;
- la qualificabilità come alloggio "non di lusso" delle unità immobiliari unificate.
Per tale tipologia di immobili, inoltre, è possibile richiedere la fusione catastale soltanto quando i diritti reali di possesso sono omogenei, cioè soltanto se tutti i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Fusione tra porzioni di immobili solo con diritti reali di possesso omogenei" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego