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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
30/04/2010 Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta news S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego

Records 521 to 530 of 2397
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Titolo: Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”   Data : 09/05/2016
Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa”
Con le sentenze n. 8346/2016, 8347/2016 e 8348/2016, la Corte di Cassazione ha riaffermato che i benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando la casa sia costituita da più unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni:
- la destinazione da parte dell'acquirente delle unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa;
- la qualificabilità come alloggio "non di lusso" delle unità immobiliari unificate.
Per tale tipologia di immobili, inoltre, è possibile richiedere la fusione catastale soltanto quando i diritti reali di possesso sono omogenei, cioè soltanto se tutti i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8346 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Fusione tra porzioni di immobili solo con diritti reali di possesso omogenei" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego