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Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: La locazione di alloggi online sconta l’IVA   Data : 12/05/2016
La locazione di alloggi online sconta l’IVA
La messa a disposizione del proprio alloggio facendo ricorso a piattaforme online, in cambio di un corrispettivo, può costituire un'operazione rilevante ai fini dell'IVA.
In particolare, oltre ai presupposti oggettivo e territoriale del tributo (se l'alloggio è ubicato in Italia), potrebbe essere soddisfatto anche il presupposto soggettivo in capo alla persona che decide di mettere l'alloggio a disposizione di terzi, per un breve periodo di tempo.
Il Comitato IVA, analizzando il caso nel documento 22.9.2015 n. 878, ha affermato che la fornitura dell'alloggio, ancorché in forma occasionale, può configurare "attività economica" ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE, in quanto "sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità". In questo senso integra il presupposto soggettivo del tributo.
Peraltro, come indicato dalla Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-180/10 e C-181/10, Slaby), sussiste un'attività economica ai fini IVA se "l'interessato intraprende iniziative attive di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per una prestazione di servizi".
Fonte: Documento Comitato IVA 22.9.2015 n. 878 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "Possibile IVA per la locazione di alloggi on line" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego