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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: La locazione di alloggi online sconta l’IVA   Data : 12/05/2016
La locazione di alloggi online sconta l’IVA
La messa a disposizione del proprio alloggio facendo ricorso a piattaforme online, in cambio di un corrispettivo, può costituire un'operazione rilevante ai fini dell'IVA.
In particolare, oltre ai presupposti oggettivo e territoriale del tributo (se l'alloggio è ubicato in Italia), potrebbe essere soddisfatto anche il presupposto soggettivo in capo alla persona che decide di mettere l'alloggio a disposizione di terzi, per un breve periodo di tempo.
Il Comitato IVA, analizzando il caso nel documento 22.9.2015 n. 878, ha affermato che la fornitura dell'alloggio, ancorché in forma occasionale, può configurare "attività economica" ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE, in quanto "sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità". In questo senso integra il presupposto soggettivo del tributo.
Peraltro, come indicato dalla Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-180/10 e C-181/10, Slaby), sussiste un'attività economica ai fini IVA se "l'interessato intraprende iniziative attive di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per una prestazione di servizi".
Fonte: Documento Comitato IVA 22.9.2015 n. 878 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "Possibile IVA per la locazione di alloggi on line" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego