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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: La locazione di alloggi online sconta l’IVA   Data : 12/05/2016
La locazione di alloggi online sconta l’IVA
La messa a disposizione del proprio alloggio facendo ricorso a piattaforme online, in cambio di un corrispettivo, può costituire un'operazione rilevante ai fini dell'IVA.
In particolare, oltre ai presupposti oggettivo e territoriale del tributo (se l'alloggio è ubicato in Italia), potrebbe essere soddisfatto anche il presupposto soggettivo in capo alla persona che decide di mettere l'alloggio a disposizione di terzi, per un breve periodo di tempo.
Il Comitato IVA, analizzando il caso nel documento 22.9.2015 n. 878, ha affermato che la fornitura dell'alloggio, ancorché in forma occasionale, può configurare "attività economica" ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE, in quanto "sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità". In questo senso integra il presupposto soggettivo del tributo.
Peraltro, come indicato dalla Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-180/10 e C-181/10, Slaby), sussiste un'attività economica ai fini IVA se "l'interessato intraprende iniziative attive di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per una prestazione di servizi".
Fonte: Documento Comitato IVA 22.9.2015 n. 878 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "Possibile IVA per la locazione di alloggi on line" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego