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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: La locazione di alloggi online sconta l’IVA   Data : 12/05/2016
La locazione di alloggi online sconta l’IVA
La messa a disposizione del proprio alloggio facendo ricorso a piattaforme online, in cambio di un corrispettivo, può costituire un'operazione rilevante ai fini dell'IVA.
In particolare, oltre ai presupposti oggettivo e territoriale del tributo (se l'alloggio è ubicato in Italia), potrebbe essere soddisfatto anche il presupposto soggettivo in capo alla persona che decide di mettere l'alloggio a disposizione di terzi, per un breve periodo di tempo.
Il Comitato IVA, analizzando il caso nel documento 22.9.2015 n. 878, ha affermato che la fornitura dell'alloggio, ancorché in forma occasionale, può configurare "attività economica" ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE, in quanto "sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità". In questo senso integra il presupposto soggettivo del tributo.
Peraltro, come indicato dalla Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-180/10 e C-181/10, Slaby), sussiste un'attività economica ai fini IVA se "l'interessato intraprende iniziative attive di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per una prestazione di servizi".
Fonte: Documento Comitato IVA 22.9.2015 n. 878 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "Possibile IVA per la locazione di alloggi on line" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego