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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: La locazione di alloggi online sconta l’IVA   Data : 12/05/2016
La locazione di alloggi online sconta l’IVA
La messa a disposizione del proprio alloggio facendo ricorso a piattaforme online, in cambio di un corrispettivo, può costituire un'operazione rilevante ai fini dell'IVA.
In particolare, oltre ai presupposti oggettivo e territoriale del tributo (se l'alloggio è ubicato in Italia), potrebbe essere soddisfatto anche il presupposto soggettivo in capo alla persona che decide di mettere l'alloggio a disposizione di terzi, per un breve periodo di tempo.
Il Comitato IVA, analizzando il caso nel documento 22.9.2015 n. 878, ha affermato che la fornitura dell'alloggio, ancorché in forma occasionale, può configurare "attività economica" ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE, in quanto "sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità". In questo senso integra il presupposto soggettivo del tributo.
Peraltro, come indicato dalla Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-180/10 e C-181/10, Slaby), sussiste un'attività economica ai fini IVA se "l'interessato intraprende iniziative attive di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per una prestazione di servizi".
Fonte: Documento Comitato IVA 22.9.2015 n. 878 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "Possibile IVA per la locazione di alloggi on line" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego