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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU   Data : 12/05/2016
Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU
Nella risposta n. 5-08570 del 4.5.2016, fornita nel corso di un question time in Commissione finanze, è stato affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i "terreni agricoli", e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Gli orti sono stati così inclusi, ai fini IMU, tra i terreni assoggettati all'imposta, ancorché non siano destinati all'esercizio dell'attività agricola in modo professionale. Si ricorda che ai fini dell'ICI tali superfici erano oggettivamente escluse dall'imposta. Come ribadito dalla circ. 9/93, infatti, gli orticelli, essendo piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, non hanno il carattere di terreno agricolo secondo la definizione fornita dall'art. 2 del DLgs. 504/92 in materia di ICI. Tuttavia, mentre il presupposto impositivo dell'ICI era il "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli", quello dell'IMU è il possesso di qualunque immobile. Ne consegue che gli orti siti in zone di pianura, non posseduti da coltivatori diretti o IAP, scontano l'imposta che, in moltissimi casi, sarà inferiore all'importo minimo dovuto al Comune (12,00 euro oppure l'importo stabilito dall'ente locale).
Ineccepibile, invece, l'assimilazione ai terreni agricoli dei terreni incolti sulla scorta della decisione della Corte di Cassazione 7369/2012. Tuttavia, i terreni incolti nei Comuni montani sono sempre esenti dall'IMU, mentre per quelli nei Comuni non montani l'IMU deve essere versata, ad eccezione dei terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP, iscritti all'INPS.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 4.5.2016 n. 5-08570
Sezione:   Autore : S.M.Perego