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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
07/08/2015 Indennità di mobilità - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Analisi comparativa - Circolare INPS S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
10/04/2018 Inizia la campagna dei 730/2018 S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
19/04/2018 INPS - 730 Precompilato rinviata la spedizione massiva a CAF e intermediari S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego

Records 1041 to 1050 of 2397
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Titolo: L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace   Data : 12/05/2016
L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace
Con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non è idoneo a configurare un’attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
Pertanto, il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "IRAP non dovuta con un solo collaboratore “stabile”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego