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15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego

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Titolo: L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace   Data : 12/05/2016
L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace
Con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non è idoneo a configurare un’attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
Pertanto, il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "IRAP non dovuta con un solo collaboratore “stabile”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego