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Data Titolo Sezione Autore
05/09/2016 Sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 24.8.2016 S.M.Perego
06/09/2016 IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA S.M.Perego
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
28/09/2016 Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace   Data : 12/05/2016
L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace
Con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non è idoneo a configurare un’attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
Pertanto, il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "IRAP non dovuta con un solo collaboratore “stabile”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego