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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace   Data : 12/05/2016
L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace
Con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non è idoneo a configurare un’attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
Pertanto, il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "IRAP non dovuta con un solo collaboratore “stabile”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego