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01/12/2015 Eliminato Hong Kong dalla black list S.M.Perego
01/12/2015 Rioccupazione dei dipendenti - circ. INPS S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
01/12/2015 Assunzione di lavoratori detenuti - Istituito il codice tributo S.M.Perego
30/11/2015 Il Trust è chiamato al pagamento dell’IMU S.M.Perego
02/12/2015 Compilazione RED 2015 – l’INPS fornisce nuove istruzioni S.M.Perego
30/11/2015 Quale responsabilità solidale, ai fini TASI, tra i diversi possessori? S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego

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Titolo: L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace   Data : 12/05/2016
L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace
Con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non è idoneo a configurare un’attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
Pertanto, il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "IRAP non dovuta con un solo collaboratore “stabile”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego