Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/10/2008 Notizia news S.M.Perego
28/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
27/11/2008 Novita' news S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
19/10/2009 Istanza rimborso IRAP news S.M.Perego
24/04/2009 Risposta a quesiti mod. 730 news S.M.Perego
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego
15/04/2009 Iscrizione elenco 5 x mille news S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace   Data : 12/05/2016
L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace
Con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non è idoneo a configurare un’attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
Pertanto, il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2016 - "IRAP non dovuta con un solo collaboratore “stabile”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego