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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

Records 101 to 110 of 2397
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Titolo: Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI   Data : 12/05/2016
Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI
Entro il 16.6.2016 dovranno essere pagate le prime rate di IMU e TASI per l'anno 2016, utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate nell'anno 2015.
A tal fine, è necessario tenere conto delle novità di quest'anno che, tra le altre, riguardano:
- la possibilità di escludere dalla rendita catastale dei fabbricati iscritti nelle categorie D ed E i macchinari e gli impianti. Se tale variazione viene presentata entro il 15.6.2016, la riduzione della rendita retroagisce all'1.1.2016;
- le nuove regole introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per l'individuazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani che sono esenti da IMU;
- l'esenzione dall'IMU prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'esenzione dalla TASI introdotta dall'1.1.2016 per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 oppure A/9, e delle relative pertinenze;
- la riduzione della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- la riduzione al 75% dell'aliquota deliberata sia ai fini IMU che TASI per gli immobili affittati a canone concordato ex L. 431/98.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Assoggettato a IMU il terreno agricolo anche se incolto" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego