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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI   Data : 12/05/2016
Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI
Entro il 16.6.2016 dovranno essere pagate le prime rate di IMU e TASI per l'anno 2016, utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate nell'anno 2015.
A tal fine, è necessario tenere conto delle novità di quest'anno che, tra le altre, riguardano:
- la possibilità di escludere dalla rendita catastale dei fabbricati iscritti nelle categorie D ed E i macchinari e gli impianti. Se tale variazione viene presentata entro il 15.6.2016, la riduzione della rendita retroagisce all'1.1.2016;
- le nuove regole introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per l'individuazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani che sono esenti da IMU;
- l'esenzione dall'IMU prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'esenzione dalla TASI introdotta dall'1.1.2016 per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 oppure A/9, e delle relative pertinenze;
- la riduzione della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- la riduzione al 75% dell'aliquota deliberata sia ai fini IMU che TASI per gli immobili affittati a canone concordato ex L. 431/98.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Assoggettato a IMU il terreno agricolo anche se incolto" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego