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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
31/01/2018 INPS Aggiornato l’importo dei contributi dovuti per l'anno 2018 per le COLF S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI   Data : 12/05/2016
Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI
Entro il 16.6.2016 dovranno essere pagate le prime rate di IMU e TASI per l'anno 2016, utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate nell'anno 2015.
A tal fine, è necessario tenere conto delle novità di quest'anno che, tra le altre, riguardano:
- la possibilità di escludere dalla rendita catastale dei fabbricati iscritti nelle categorie D ed E i macchinari e gli impianti. Se tale variazione viene presentata entro il 15.6.2016, la riduzione della rendita retroagisce all'1.1.2016;
- le nuove regole introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per l'individuazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani che sono esenti da IMU;
- l'esenzione dall'IMU prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'esenzione dalla TASI introdotta dall'1.1.2016 per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 oppure A/9, e delle relative pertinenze;
- la riduzione della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- la riduzione al 75% dell'aliquota deliberata sia ai fini IMU che TASI per gli immobili affittati a canone concordato ex L. 431/98.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Assoggettato a IMU il terreno agricolo anche se incolto" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego