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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto   Data : 12/05/2016
Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto
Alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9451/2016, i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, nel 2015, hanno impiegato un solo dipendente o collaboratore con mansioni meramente esecutive (es. segretaria) e non si sono avvalsi di beni strumentali rilevanti possono ritenersi, in tale anno, esclusi dall'obbligo di versamento IRAP.
In capo ad essi, si pone dunque il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati in tale anno. La possibilità di "compensare" tali versamenti nel modello F24, senza presentare la dichiarazione IRAP 2016, appare dubbia, anche alla luce delle discordanti posizioni della giurisprudenza di merito. Si ricorda, infatti, che, in base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione e alle regole generali in materia di compensazione, il credito utilizzato nel modello F24 deve emergere dalla dichiarazione dei redditi o IRAP, anche se, materialmente, la compensazione può avvenire prima della relativa presentazione (nel nostro caso, dall'1.1.2016).
In via prudenziale, appare quindi consigliabile presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego