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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto   Data : 12/05/2016
Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto
Alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9451/2016, i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, nel 2015, hanno impiegato un solo dipendente o collaboratore con mansioni meramente esecutive (es. segretaria) e non si sono avvalsi di beni strumentali rilevanti possono ritenersi, in tale anno, esclusi dall'obbligo di versamento IRAP.
In capo ad essi, si pone dunque il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati in tale anno. La possibilità di "compensare" tali versamenti nel modello F24, senza presentare la dichiarazione IRAP 2016, appare dubbia, anche alla luce delle discordanti posizioni della giurisprudenza di merito. Si ricorda, infatti, che, in base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione e alle regole generali in materia di compensazione, il credito utilizzato nel modello F24 deve emergere dalla dichiarazione dei redditi o IRAP, anche se, materialmente, la compensazione può avvenire prima della relativa presentazione (nel nostro caso, dall'1.1.2016).
In via prudenziale, appare quindi consigliabile presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego