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29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

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Titolo: Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto   Data : 12/05/2016
Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto
Alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9451/2016, i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, nel 2015, hanno impiegato un solo dipendente o collaboratore con mansioni meramente esecutive (es. segretaria) e non si sono avvalsi di beni strumentali rilevanti possono ritenersi, in tale anno, esclusi dall'obbligo di versamento IRAP.
In capo ad essi, si pone dunque il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati in tale anno. La possibilità di "compensare" tali versamenti nel modello F24, senza presentare la dichiarazione IRAP 2016, appare dubbia, anche alla luce delle discordanti posizioni della giurisprudenza di merito. Si ricorda, infatti, che, in base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione e alle regole generali in materia di compensazione, il credito utilizzato nel modello F24 deve emergere dalla dichiarazione dei redditi o IRAP, anche se, materialmente, la compensazione può avvenire prima della relativa presentazione (nel nostro caso, dall'1.1.2016).
In via prudenziale, appare quindi consigliabile presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego