Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego

Records 391 to 400 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto   Data : 12/05/2016
Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto
Alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9451/2016, i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, nel 2015, hanno impiegato un solo dipendente o collaboratore con mansioni meramente esecutive (es. segretaria) e non si sono avvalsi di beni strumentali rilevanti possono ritenersi, in tale anno, esclusi dall'obbligo di versamento IRAP.
In capo ad essi, si pone dunque il problema di "recuperare" gli acconti IRAP eventualmente versati in tale anno. La possibilità di "compensare" tali versamenti nel modello F24, senza presentare la dichiarazione IRAP 2016, appare dubbia, anche alla luce delle discordanti posizioni della giurisprudenza di merito. Si ricorda, infatti, che, in base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione e alle regole generali in materia di compensazione, il credito utilizzato nel modello F24 deve emergere dalla dichiarazione dei redditi o IRAP, anche se, materialmente, la compensazione può avvenire prima della relativa presentazione (nel nostro caso, dall'1.1.2016).
In via prudenziale, appare quindi consigliabile presentare la dichiarazione IRAP 2016, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito da indicare nell'apposito rigo.
Se si vuole comunque evitare la presentazione della dichiarazione IRAP 2016 e i tempi dell'istanza di rimborso (ex art. 38 del DPR 602/73), si potrebbe inoltrare all'Agenzia delle Entrate (anche telematicamente tramite la nuova funzionalità del canale CIVIS) un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), così da poter gestire interamente nel modello UNICO 2016 il suddetto "recupero".
Limitatamente al 2014, in alternativa all'istanza di rimborso, si può presentare una dichiarazione IRAP rettificativa "a favore", entro il termine di presentazione del modello IRAP 2016 (cioè, entro il 30.9.2016).
Fonte: Cass. 10.5.2016 n. 9451 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2016 - "Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego