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05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
02/02/2017 L’agevolazione per la piccola proprietà contadina si estende anche al “Maso chiuso” S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego
04/07/2016 L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve S.M.Perego

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Titolo: Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio   Data : 13/05/2016
Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio
In una risposta ad un'interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che, nell'ambito degli accertamenti immobiliari, gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'art. 51 del DPR 131/86 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, non presentano vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela.
Al massimo, l'annullamento potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente addotti dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.
Partendo dalla ricostruzione del quadro normativo relativo agli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e quello giurisprudenziale sul contraddittorio, la risposta del MEF ricorda che le affermazioni della circ. Agenzia delle Entrate 16/2016 "non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento posta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici".
Emerge, quindi, che la nuova metodologia valga per i nuovi controlli a partire dal 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 12.5.2016 n. 5-08647 - Circolare Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16
Sezione:   Autore : S.M.Perego