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03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego

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Titolo: Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio   Data : 13/05/2016
Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio
In una risposta ad un'interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che, nell'ambito degli accertamenti immobiliari, gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'art. 51 del DPR 131/86 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, non presentano vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela.
Al massimo, l'annullamento potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente addotti dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.
Partendo dalla ricostruzione del quadro normativo relativo agli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e quello giurisprudenziale sul contraddittorio, la risposta del MEF ricorda che le affermazioni della circ. Agenzia delle Entrate 16/2016 "non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento posta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici".
Emerge, quindi, che la nuova metodologia valga per i nuovi controlli a partire dal 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 12.5.2016 n. 5-08647 - Circolare Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16
Sezione:   Autore : S.M.Perego