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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio   Data : 13/05/2016
Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio
In una risposta ad un'interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che, nell'ambito degli accertamenti immobiliari, gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'art. 51 del DPR 131/86 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, non presentano vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela.
Al massimo, l'annullamento potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente addotti dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.
Partendo dalla ricostruzione del quadro normativo relativo agli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e quello giurisprudenziale sul contraddittorio, la risposta del MEF ricorda che le affermazioni della circ. Agenzia delle Entrate 16/2016 "non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento posta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici".
Emerge, quindi, che la nuova metodologia valga per i nuovi controlli a partire dal 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 12.5.2016 n. 5-08647 - Circolare Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16
Sezione:   Autore : S.M.Perego