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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio   Data : 13/05/2016
Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio
In una risposta ad un'interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che, nell'ambito degli accertamenti immobiliari, gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'art. 51 del DPR 131/86 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, non presentano vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela.
Al massimo, l'annullamento potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente addotti dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.
Partendo dalla ricostruzione del quadro normativo relativo agli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e quello giurisprudenziale sul contraddittorio, la risposta del MEF ricorda che le affermazioni della circ. Agenzia delle Entrate 16/2016 "non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento posta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici".
Emerge, quindi, che la nuova metodologia valga per i nuovi controlli a partire dal 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 12.5.2016 n. 5-08647 - Circolare Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16
Sezione:   Autore : S.M.Perego