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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego

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Titolo: Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio   Data : 13/05/2016
Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio
In una risposta ad un'interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che, nell'ambito degli accertamenti immobiliari, gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'art. 51 del DPR 131/86 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, non presentano vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela.
Al massimo, l'annullamento potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente addotti dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.
Partendo dalla ricostruzione del quadro normativo relativo agli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e quello giurisprudenziale sul contraddittorio, la risposta del MEF ricorda che le affermazioni della circ. Agenzia delle Entrate 16/2016 "non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento posta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici".
Emerge, quindi, che la nuova metodologia valga per i nuovi controlli a partire dal 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 12.5.2016 n. 5-08647 - Circolare Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16
Sezione:   Autore : S.M.Perego