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14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
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23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
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22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
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Titolo: Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie   Data : 13/05/2016
Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie
Per l'anno 2015, il DM 29.4.2016 n. 288 ha fissato gli importi massimi detraibili, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.
A partire dall'anno d'imposta 2015, infatti, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- università statali;
- università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Il decreto in commento individua la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione universitaria, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede il corso di studio.
Fonte: art. 1 DM 29.4.2016 Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 288 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2016 - "Frequenza di corsi in università non statali con detrazione differenziata" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego