Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico   Data : 16/05/2016
Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico
L'art. 1 co. 20 della legge sulle unioni civili dispone che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate dalla legge e quelle sull'adozione, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò comporta, tra le altre cose:
- il riconoscimento a favore delle unioni civili della detrazione per coniuge a carico prevista dall'art. 12 co. 1 lett. a) e b) del TUIR a condizione che il congiunto abbia un reddito lordo annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
- l'estensione al convivente, in caso di morte, del TFR (art. 2120 c.c.) e dell'indennità di preavviso di cui all'art. 2118 c.c.;
- l'applicazione della legge sul divorzio e, in particolare, dell'obbligo di una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego