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Data Titolo Sezione Autore
17/06/2016 In arrivo una nuova SCIA per iniziare un’attività S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego

Records 1041 to 1050 of 2397
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Titolo: La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza   Data : 16/05/2016
La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza
Laddove il condominio decida di cedere l'abitazione del custode, ciascun condomino non imprenditore potrebbe realizzare un reddito diverso se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto del proprio alloggio (art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR).
Si osserva che l'art. 1118 c.c. prevede che il diritto di ciascun condomino sulle c.d. "parti comuni" è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Ciò significa che la quota di corrispettivo di pertinenza di ciascun condomino dovrebbe seguire la quota millesimale di proprietà relativa alla parte comune ceduta.
L'Autore considera invece più complessa l'individuazione del costo storico che ciascun condomino ha sostenuto per l'acquisto della parte comune. In particolare, se nell'atto stipulato dal condomino è stata prevista l'acquisizione contestuale dell'appartamento e della quota di proprietà della cosa comune senza che quest'ultima possieda uno specifico prezzo, potrebbe essere molto difficile sia giustificare l'esistenza di un costo sostenuto che individuarne l'ammontare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Vendita della portineria imponibile per i condomini" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego