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Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza   Data : 16/05/2016
La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza
Laddove il condominio decida di cedere l'abitazione del custode, ciascun condomino non imprenditore potrebbe realizzare un reddito diverso se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto del proprio alloggio (art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR).
Si osserva che l'art. 1118 c.c. prevede che il diritto di ciascun condomino sulle c.d. "parti comuni" è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Ciò significa che la quota di corrispettivo di pertinenza di ciascun condomino dovrebbe seguire la quota millesimale di proprietà relativa alla parte comune ceduta.
L'Autore considera invece più complessa l'individuazione del costo storico che ciascun condomino ha sostenuto per l'acquisto della parte comune. In particolare, se nell'atto stipulato dal condomino è stata prevista l'acquisizione contestuale dell'appartamento e della quota di proprietà della cosa comune senza che quest'ultima possieda uno specifico prezzo, potrebbe essere molto difficile sia giustificare l'esistenza di un costo sostenuto che individuarne l'ammontare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Vendita della portineria imponibile per i condomini" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego