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Data Titolo Sezione Autore
16/10/2015 Alcuni chiarimenti sull’”Art bonus” S.M.Perego
16/10/2015 L’avviamento subisce una variazione alle percentuali di ammortamento S.M.Perego
16/10/2015 Il nuovo regime agevolato per gli autonomi nel 2016 S.M.Perego
19/10/2015 Riproposta l’assegnazione agevolata ai soci dal Ddl di stabilità S.M.Perego
19/10/2015 Dal 2016 modificato il regime forfettario per i lavoratori autonomi S.M.Perego
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego
20/10/2015 Nuova IMU nel 2016 per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
20/10/2015 Come tassare i compensi di un medico-legale S.M.Perego

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Titolo: La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza   Data : 16/05/2016
La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza
Laddove il condominio decida di cedere l'abitazione del custode, ciascun condomino non imprenditore potrebbe realizzare un reddito diverso se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto del proprio alloggio (art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR).
Si osserva che l'art. 1118 c.c. prevede che il diritto di ciascun condomino sulle c.d. "parti comuni" è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Ciò significa che la quota di corrispettivo di pertinenza di ciascun condomino dovrebbe seguire la quota millesimale di proprietà relativa alla parte comune ceduta.
L'Autore considera invece più complessa l'individuazione del costo storico che ciascun condomino ha sostenuto per l'acquisto della parte comune. In particolare, se nell'atto stipulato dal condomino è stata prevista l'acquisizione contestuale dell'appartamento e della quota di proprietà della cosa comune senza che quest'ultima possieda uno specifico prezzo, potrebbe essere molto difficile sia giustificare l'esistenza di un costo sostenuto che individuarne l'ammontare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2016 - "Vendita della portineria imponibile per i condomini" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego